1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Disposizioni finali). - 1. Sono nulle tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento di cui al presente decreto contenute nei contratti collettivi di lavoro, nei regolamenti aziendali, nei codici di comportamento e nei codici deontologici.